Certificazioni
I certificati non possono essere presentati agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere né accettare certificati. Pertanto, ogni certificato sarà rilasciato con la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Qualora si renda necessario dover attestare atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria ad organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi, lo studente è tenuto a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà (c.d. autocertificazioni, art. 40 DPR 28.12.2000, n. 445, Art. 15 Legge 12.11.2011, n. 183), fatta salva la possibilità dell’Amministrazione ricevente di porre in essere i relativi controlli circa quanto dichiarato.
L’autocertificazione non prevede il bollo. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dai benefici ottenuti con l’autocertificazione stessa. A tal fine si allega modello di autocertificazione in formato editabile da completare con i relativi dati e sottoscrivere.
Tutti i certificati saranno, dunque, sostituiti da autocertificazioni ex DPR 445/2000 e s.m.i.,
In casi particolari, lo studente potrà richiedere il rilascio di apposite certificazioni, specificando la motivazione per la quale ne richiede il rilascio. In ogni caso si ribadisce che la suddetta certificazione NON potrà essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.